Pur facendo i dovuti scongiuri, non è poi un evento così raro. Purtroppo può capitare, soprattutto a ridosso dei principali periodi di vacanza, di incappare in qualche sinistro causato da terzi che ci costringe a rinunciare alle meritate ferie o ad interromperle prematuramente.
In questi casi si deve valutare sia un danno patrimoniale (quindi economico) dovuto ad esempio alla mancata fruizione di un pacchetto viaggio acquistato precedentemente, a biglietti di mezzi di trasporto dovuti utilizzare per il ritorno forzato, allo smarrimento bagagli e molte altre spese che possono derivare da questo sgradito evento. Inoltre esiste un danno di tipo esistenziale, non economico ma evidente, causato dal mancato godimento del giusto riposo. Infatti il diritto al riposo e lo svago è sancito dall’art. 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo oltre che dalla nostra Costituzione all’art. 36 comma terzo.
In caso l’incidente sia stato causato da un veicolo a motore, quindi coperto da assicurazione R.C.A., deve essere la stessa assicurazione a risarcire. Per quanto riguarda la parte di danno patrimoniale non ci si scappa, nel senso che le spese sono documentate e laddove non coperte da una eventuale polizza viaggio devono obbligatoriamente essere risarcite dalla assicurazione del veicolo danneggiante.
Per il danno non patrimoniale invece la strada è un pò più lunga e accidentata. Spesso le compagnie cercano di non riconoscere questa parte di danno o sottostimarla. In questi casi è bene non mollare la presa e anzi proseguire con più determinazione facendo riferimento alle innumerevoli sentenze dei vari e autorevoli organi di giudizio quali la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia europea , oltre che vari Giudici di Pace delle più svariate zone d’Italia. Molti sono i precedenti giuridici che hanno sancito il pieno diritto a questo risarcimento.